dalla Legge Quadro sull'Handicap (104/92)
La legge afferma che per le opere realizzate in modo difforme dalle norme e tali da non poter essere utilizzate da persone con handicap, sono dichiarate inabitabili e inagibili."Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'adattabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza sono DIRETTAMENTE RESPONSABILI. Essi SONO PUNITI con l'ammenda da 5.000 a 25.000 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
TUTTI GLI EDIFICI PUBBLICI PROGETTATI, COSTRUITI O RISTRUTTURATI DOPO L'11.08.89 DEVONO RISPONDERE AI REQUISITI DI ACCESSIBILITA', visitabilita', adattabilita'.
CHIUNQUE PUO' FARE ESPOSTO ALLA MAGISTRATURA, BASTA SCRIVERE UNA LETTERA INDICANDO L'EDIFICIO, LE BARRIERE RISCONTRATE E POSSIBILMENTE LE LEGGI NON RISPETTATE. L'ESPOSTO VA INDIRIZZATO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA E PORTATO ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI PIU' VICINA.
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