4 febbraio 2014

Documenti per la richiesta di sostegno, attenzione alla Circolare 5592



Non si chiude mai la nota dolente sulla richiesta per il docente di sostegno e le relative ore da assegnare a ciascun alunno con disabilita'. Sappiamo quanto questo diritto venga calpestato dalle istituzioni, che invece di facilitare il meccanismo lo alterano e lo incanalano verso percorsi ambigui e ingiusti. 
Uno dei mezzi privilegiati a tale scopo sono le famigerate circolari. 
E’ proprio qui che il percorso puo' iniziare ad incepparsi ed e' qui che i genitori devono riporre la massima attenzione per tentare di evitare gli errori fatali all’ottenimento del giusto sostegno. 
Troppo spesso infatti sono proprio le mancanze della scuola, rispetto alla produzione dei documenti richiesti dal Miur, a creare problemi.
Una circolare sulla quale fare particolarmente attenzione e' quella del 5 marzo del 2013, la 5592 nella quale si chiede ai D. S. di corredare la richiesta delle ore di sostegno con i seguenti documenti obbligatori, aggiungendone uno ulteriore:

- Verbale di accertamento della disabilita' della ASL;
- Diagnosi Funzionale;
- PEI aggiornato ad inizio anno;
- Codici diagnostici dell'ICD-10 (classificazione internazionale delle malattie dell'OMS)

Qualora la segreteria scolastica non disponga di tutti i documenti e non si preoccupi per tempo di avvisare i genitori interessati, ecco che lo spauracchio del ricorso al TAR diventa subito certezza. Infatti il Miur non considererà adeguatamente quelle richieste prive di tutta la documentazione di cui sopra.
Per tale motivo è bene accertarsi personalmente che la scuola la possegga o non l'abbia smarrita come a volte accade.
Tutto questo non esclude del tutto la necessità successiva di dover eventualmente ricorrere al Tar, ma iniziare senza errori è un punto a nostro favore.

Il contenuto della circolare 5592 sottolinea anche come, nel caso di ore in deroga ottenute tramite Tar, queste non siano automaticamente estensibili agli anni successivi:

"Per gli alunni già destinatari di provvedimenti del TAR,  si ricorda alle SS.LL. che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2231/2010 del 23.03.2010, ha chiarito che la rideterminazione da parte dell’Amministrazione del numero delle ore di sostegno non può essere disposta per gli anni successivi a quello cui si è applicata, essendo previste, ai fini delle decisioni di cui si tratta, verifiche periodiche degli effetti degli interventi adottati per eventualmente modificarli, in relazione alla loro efficacia ed alla evoluzione della patologia accertata (art. 6 DPR 2/2/1994 – Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle AA.SS.LL. in materia di alunni portatori di handicap)".

Ma se la maggior parte di queste patologie sono chiaramente irreversibili, se la gravità rende impossibile l'idea che si possa manifestare un miglioramento tale da richiedere una riduzione del sostegno, allora, a che scopo obbligare a delle verifiche periodiche annuali e costringere le persone a ripercorrere da capo il pesante iter per riconfermare le agognate ore?



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