18 novembre 2011

La scuola taglia il sostegno? Da oggi paga una penale!


Una sentenza esemplare quella del Tar di Sardegna del 17.11.2011, che ha visto accogliere i ricorsi di quindici famiglie di studenti disabili (e altre ne seguiranno) ai quali erano state ridotte le ore di sostegno. La sentenza riconosce il danno subito dal minore disabile nel periodo in cui ha avuto minore sostegno, quantificandolo in mille euro di risarcimento a carico del Ministero, per ogni mese in cui non è stata data la completa assistenza. Una nuova era si comincia a delineare all'orizzonte.

Era ora che si imponesse il pagamento di una penale per certe scempiaggini!

Si può sperare che il pensiero di dover pagare una multa per quella che viene già riconosciuta come una colpa, funga da deterrente al taglio indiscriminato delle ore di sostegno.

Basta con la discriminazione camuffata da pseudo integrazione! Basta con i comportamenti fuorilegge!

Quale fiducia potremmo mai avere mai nelle istituzioni scolastiche?


Voglio evidenziare dei passaggi importanti della sentenza:


"I richiamati profili contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 consentono di non argomentare ulteriormente in ordine al fatto che nel caso di specie vi sia stata violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti, per cui sussiste il presupposto per il risarcimento del danno esistenziale (cfr. Tar Lazio - Roma, Sez. III bis 30 novembre 2009 n. 12040 e TAR Catania, Sez. III, 22 dicembre 2009 n. 2187)".


"Alla luce di quanto precede deve essere affermato il principio secondo cui non può in ogni caso costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacchè la L. n. 449 del 1997, all’art. 40, assicura comunque l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti – alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, consentendo così di garantire all’alunno bisognevole, l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare (TAR Napoli, Sez. IV, 24 maggio 2010 n. 8328)".


"Il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita provoca sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”.

Il danno può essere quantificato, in via equitativa, pari a euro 1.000,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancato sostegno nel rapporto 1/1 da parte dell’Amministrazione scolastica, tenendo conto anche della reiterazione, da parte dell’intimata Amministrazione, del comportamento di illegittima negazione delle ore di sostegno dovute in violazione dei principi ripetutamente rammentati da questo T.A.R. (si veda TAR Sardegna, I Sez., 11/11/2010 n. 2576)".


Finalmente. Leggetevi tutta la sentenza a questo LINK

Nessun commento:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...