25 febbraio 2013

Disabilità e diritto di voto, le norme per l'integrazione


Riguardo al voto assistito per le persone disabili, sul sito del Ministero dell'Interno leggiamo che:
gli elettori non deambulanti possono esercitare il loro diritto di voto in altra sezione del Comune, che sia ubicata in stabile privo di barriere architettoniche e dove sia allestita almeno una cabina elettorale che abbia i seguenti requisiti: 

- accessibilità alle carrozzelle; 

- lista dei candidati affissa ad una altezza che consenta una agevole lettura; 

- piano di scrittura con altezza di circa 80 centimetri; 

- identificazione della cabina con affissione di segnaletica. 

L'art. 29 della legge 104 del 1992 stabilisce che i Comuni debbano organizzare, in occasione di consultazioni elettorali, un servizio di trasporto per facilitare alle persone disabili il raggiungimento del seggio elettorale. Le aziende sanitarie locali debbono predisporre, nei 3 giorni precedenti la consultazione elettorale, un servizio nei vari Comuni, per il rilascio delle attestazioni della condizione di non deambulante. Tali certificati, rilasciati gratuitamente dai medici della A.S.L., devono essere esibiti al presidente del seggio prescelto. Chi ha una disabilità si può far accompagnare in cabina da un persona di fiducia. Secondo la normativa del febbraio 2003, l'accompagnatore puo' essere iscritto in un qualsiasi comune, mentre prima c'era l'obbligo di iscrizione alle liste elettorali del comune di residenza dell'elettore disabile. 
La legge stabilisce inoltre che sulla tessera elettorale sia indicato su richiesta dell'elettore il diritto al voto assistito, attraverso la trascrizione di un codice. 
Ciò evita di ricorrere alla presentazione di certificazioni mediche ogni volta che si deve votare.

VOTO DOMICILIARE
In base alla Legge 7 maggio 2009, n. 46, hanno diritto al voto domiciliare:

- Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’articolo 29 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

- Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Questi devono attestare la propria infermità tramite certificazione sanitaria rilasciata gratuitamente dalla ASL, che non deve essere anteriore ai 45 giorni dalla data delle elezioni.

La richiesta di votazione presso la propria dimora (scaricabile dal sito del proprio comune) deve essere presentata entro il 15° giorno antecedente la data della votazione. Altri documenti necessari sono:
- dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione ove l’elettore dimora
- copia della tessera elettorale
- copia del documento di identità
- documentazione sanitaria rilasciata dalla ASL competente.

Per gli handicap mentali non è previsto il voto assistito, quindi nessun accompagnamento in cabina, nemmeno da parte di un familiare.
In questo rientrano anche le persone con sindrome di Down, che acquisiscono con la maggiore età gli stessi diritti e doveri di tutti i cittadini, compreso quello di voto. L'articolo 48, IV comma, Carta Costituzionale, cita che il diritto di voto "non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile oppure nei casi di indegnità morale indicati dalla legge".

1 commento:

Anonimo ha detto...

A quando la possibilità per quei disabili motori, che non possono scrivere, di digitare su pc la scelta di voto? La possibilità di voto elettronico (come avviene ad esempio negli stati Uniti) perché deve essere così complicata?

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