Il termine "occupazione" si collega a una dolente realtà, quella della dis-occupazione, che nel caso dei dis-abili si incastra in un sarcastico binomio perfetto. Quando i nostri ragazzi escono dall'ambiente "protetto" (si fa per dire) della scuola, entrano in un mondo che limita ancor di più la possibilità di manifestare la loro personalità e il loro diritto alla realizzazione personale. Questa disoccupazione che deriva da una manovra economica, più che da una crisi reale, pesa maggiormente sulle persone che soffrono un handicap motorio o sensoriale. Il mito dello yuppie atletico e spavaldo, perfetto nelle sue performance fisiche e linguistiche, imperversa ovunque e diventa arduo far valerre le proprie peculiarità se non hai un'immagine corrispondente a tale stereotipo. Ogni tanto lo stato dispensa degli aiuti, chiamati incentivi, che dovrebbero spingere i datori di lavoro a farsi due calcoli e ad assumere persone con disabilità, solleticati inizialmente dalla convenienza fiscale. Fa rabbia che debba avvenire su queste basi, ma nella realtà in cui viviamo tutto rispecchia una logica economica.
E a proposito di incentivi, il nuovo bonus 2016 previsto per le aziende che assumano dipendenti con disabilità è riconosciuto dall’Inps a tutti i datori di lavoro privati (anche se non imprenditori) e gli enti pubblici economici, a partire dal 1° gennaio 2016. Si configura in una compensazione dei contributi dovuti dal datore di lavoro.
L’agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per quelle che lo siano diventate in corso di rapporto. Per poterne fruire le aziende devono essere in regola con le norme a tutela del lavoro e i versamenti contributivi, rispettare gli obblighi di legge e il regolamento CE, aver realizzato un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente l’assunzione. Non è possibile accedere all’incentivo se l’azienda ha in corso delle sospensioni di lavoro dovute a crisi aziendale, ad esempio, o l’assunzione violasse un diritto di precedenza.
Nella categoria di lavoratori in questione, rientrano: i lavoratori disabili che possiedono una riduzione della capacità lavorativa (invalidità) superiore al 79%, o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria (bonus pari al 70% della retribuzione mensile lorda); i lavoratori disabili che possiedono una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria (bonus pari al 35% della retribuzione mensile lorda); i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (bonus pari al 70% della retribuzione mensile lorda).
La durata del bonus varia a seconda della categoria in cui rientra il lavoratore: per quelli con riduzione della capacità lavorativa dal 67 al 79% e superiore al 79% la durata è di 36 mesi; per coloro che hanno una disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, la durata del bonus è di 70 mesi.
Le categorie protette (non disabili) non sono contemplate.
La domanda deve essere fatta tramite modulo di istanza online 151-2015, a breve disponibile sl sito dell’INPS. L’assunzione deve essere perfezionata entro 7 giorni dalla data di ricezione della data di prenotazione positiva dell’INPS.
L’agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per quelle che lo siano diventate in corso di rapporto. Per poterne fruire le aziende devono essere in regola con le norme a tutela del lavoro e i versamenti contributivi, rispettare gli obblighi di legge e il regolamento CE, aver realizzato un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente l’assunzione. Non è possibile accedere all’incentivo se l’azienda ha in corso delle sospensioni di lavoro dovute a crisi aziendale, ad esempio, o l’assunzione violasse un diritto di precedenza.
Nella categoria di lavoratori in questione, rientrano: i lavoratori disabili che possiedono una riduzione della capacità lavorativa (invalidità) superiore al 79%, o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria (bonus pari al 70% della retribuzione mensile lorda); i lavoratori disabili che possiedono una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria (bonus pari al 35% della retribuzione mensile lorda); i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (bonus pari al 70% della retribuzione mensile lorda).
La durata del bonus varia a seconda della categoria in cui rientra il lavoratore: per quelli con riduzione della capacità lavorativa dal 67 al 79% e superiore al 79% la durata è di 36 mesi; per coloro che hanno una disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, la durata del bonus è di 70 mesi.
Le categorie protette (non disabili) non sono contemplate.
La domanda deve essere fatta tramite modulo di istanza online 151-2015, a breve disponibile sl sito dell’INPS. L’assunzione deve essere perfezionata entro 7 giorni dalla data di ricezione della data di prenotazione positiva dell’INPS.
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