26 ottobre 2016

Sentenza Tar, in classe non oltre venti alunni




La sentenza è la numero 1367 del 19 settembre 2016: nelle classi dove è presente un alunno disabile non potranno esserci più di 20 alunni.
Il Tar della Toscana ha risposto così al ricorso di due genitori contro l’istituto superiore frequentato dal proprio figlio, la cui classe contava ben 31 alunni, dei quali due con disabilità. 


Questo è stato considerato pienamente illegittimo, in quanto in contrasto con le normative che già stabiliscono che le classi che hanno un alunno disabile al loro interno non possono superare il numero di venti elementi. Un eccessivo affollamento, infatti, potrebbe compromettere non solo il percorso educativo e l’integrazione sociale dello studente con disabilità, ma anche quello dell’intera classe. 

A tutela di ciò, il decreto interministeriale n. 21 del 14/3/2011 stabilisce le regole per la formazione delle classi, e al punto 3 indica specificamente che, ove sia presente un alunno disabile, queste debbano essere costituite da un massimo di venti alunni. E’ possibile una piccola eccezione (al punto 4), nel caso di eccesso di iscrizioni: le prime classi con un alunno disabile possono considerare un massimo del 10%, cioè arrivare a 22 alunni. 

Nel caso però di una classe che accolga due o tre alunni con disabilità, il numero deve categoricamente fermarsi a 20.

Per approfondire http://www.edscuola.it/archivio/handicap/inclusione_alunni_disabili.htm


(ph:WorldBank)

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